Art. 255 c.c.

Riconoscimento di un figlio premorto

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.... (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1Nota ufficialeAGGIONRAMENTO (216) La L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Può anche aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti.... (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Riconoscimento del figlio premorto

L’art. 255 consente il riconoscimento anche del figlio già deceduto, purché ciò avvenga in favore dei suoi discendenti. La disposizione evita che la morte del figlio impedisca ogni effetto giuridico del riconoscimento nei confronti della sua linea discendente. Il meccanismo incide soprattutto sulla ricostruzione dei rapporti di parentela e sui conseguenti effetti patrimoniali e successori.

Ratio

La ratio è consentire il riconoscimento postumo quando esso conservi una funzione giuridica concreta per i discendenti del figlio.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano effetti del riconoscimento sui discendenti e coordinamento con successione e parentela.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 254 e 258.

Fonti del commento

Norme collegate

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