Art. 258 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Effetti del riconoscimento.

Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Effetti del riconoscimento. Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto. Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Effetti del riconoscimento

L’art. 258 stabilisce che il riconoscimento produce effetti nei confronti del genitore che lo ha effettuato e dei suoi parenti. La regola riflette l’unificazione dello stato di figlio e consente al riconoscimento di inserirlo pienamente nella rete parentale del genitore. L’atto di riconoscimento compiuto da un solo genitore non può contenere indicazioni sull’altro genitore; eventuali indicazioni sono prive di effetto e devono essere cancellate. La disposizione tutela quindi sia la certezza dei rapporti di parentela sia la riservatezza e autonomia della posizione dell’altro genitore.

Ratio

La ratio è attribuire al riconoscimento pieni effetti familiari rispetto alla linea parentale del genitore riconoscente, evitando indicazioni unilaterali sull’altro genitore.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano estensione degli effetti alla parentela e limiti delle indicazioni relative all’altro genitore.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 30; codice civile artt. 250, 254 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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