Art. 259 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.”

    Testo previgente

    Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il figlio naturale di uno dei coniugi, riconosciuto durante il matrimonio, non può essere introdotto nella casa coniugale se non col consenso dell'altro coniuge, salvo che questi abbia già dato il suo assenso al riconoscimento.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 259 abrogato: introduzione del figlio nella casa coniugale

L’art. 259 apparteneva alla disciplina anteriore alla riforma del 1975 e subordinava l’ingresso nella casa coniugale del figlio naturale riconosciuto al consenso dell’altro coniuge. La disposizione è stata abrogata dalla L. 151/1975. L’attuale disciplina dell’inserimento del figlio nella famiglia del genitore è contenuta nell’art. 252 c.c. ed è costruita attorno all’interesse del minore. Il confronto tra le due norme mostra il passaggio da una logica centrata sul consenso coniugale a una valutazione giudiziale complessiva dell’interesse del figlio.

Ratio

La ratio originaria era proteggere l’equilibrio della famiglia coniugale; la disciplina vigente pone invece al centro l’interesse del minore.

Questioni interpretative

Il testo ha valore storico ed è sostituito sistematicamente dall’art. 252 c.c.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 252.

Fonti del commento

Norme collegate

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