Art. 268 c.c.

Provvedimenti in pendenza del giudizio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Quando è impugnato il riconoscimento, il giudice può dare, in pendenza del giudizio, i provvedimenti che ritenga opportuni nell'interesse del figlio.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Provvedimenti provvisori durante l’impugnazione del riconoscimento

L’art. 268 attribuisce al giudice il potere di adottare, durante il giudizio di impugnazione del riconoscimento, i provvedimenti ritenuti opportuni nell’interesse del figlio. Si tratta di una clausola elastica che consente di proteggere immediatamente il minore o il figlio coinvolto, senza attendere la definizione definitiva dello status. Il parametro esclusivo è l’interesse del figlio.

Ratio

La ratio è evitare che la durata del processo determini pregiudizi al figlio mentre lo status è ancora sub iudice.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano contenuto, proporzionalità e temporaneità dei provvedimenti.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 263 e 264.

Fonti del commento

Norme collegate

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