Art. 275 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila”

    Testo previgente

    Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Il tribunale, se dichiara inammissibile l'azione, può condannare l'istante al pagamento di una pena pecuniaria da lire trecento a lire cinquemila.

Articolo abrogato dalla riforma del diritto di famiglia.

Legge 19 maggio 1975, n. 151

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 275 abrogato: sanzione per azione inammissibile

L’art. 275 consentiva al tribunale di applicare una pena pecuniaria all’istante quando l’azione di filiazione fosse dichiarata inammissibile. La disposizione era collegata al previgente procedimento preliminare e fu abrogata dalla L. 151/1975. Il testo conserva esclusivo valore storico.

Ratio

La ratio originaria era scoraggiare iniziative ritenute prive dei presupposti di ammissibilità.

Questioni interpretative

La norma non è più vigente.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 274.

Fonti del commento

Norme collegate

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