Art. 274 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Ammissibilità dell'azione.

L'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale è ammessa solo quando occorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata.

Sull'ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l'azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Contro il decreto si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello, che pronuncia anche essa in camera di consiglio.

L'inchiesta sommaria compiuta dal tribunale ha luogo senza alcuna pubblicità e deve essere mantenuta segreta. Al termine della inchiesta gli atti e i documenti della stessa sono depositati in cancelleria ed il cancelliere deve darne avviso alle parti le quali, entro quindici giorni dalla comunicazione di detto avviso, hanno facoltà di esaminarli e di depositare memorie illustrative.

Il tribunale, anche prima di ammettere l'azione, può, se trattasi di minore o d'altra persona incapace, nominare un curatore speciale che la rappresenti in giudizio. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 5(7) AGGIORNAMENTOLa Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno-12 luglio 1965, n. 70 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1965, n. 178), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione " e, "sempre in riferimento all' art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti".
  2. (2)Comma 5(163) AGGIORNAMENTO — comma 5La Corte Costituzionale, con sentenza 6-10 febbraio 2006, n. 50 (in G.U. 1a s.s. 15/2/2006, n. 7), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Articolo già disciplinante il giudizio preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

Intero articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo.

Corte costituzionale, sentenza n. 50/2006

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 274: il filtro di ammissibilità dichiarato incostituzionale

L’art. 274 prevedeva un procedimento preliminare volto a verificare l’ammissibilità dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità. La Corte costituzionale n. 70/1965 aveva già eliminato alcune garanzie processuali incompatibili con l’art. 24 Cost., imponendo motivazione, reclamo, contraddittorio e conoscibilità degli atti. Successivamente la Corte costituzionale n. 50/2006 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’intero articolo, eliminando il filtro preventivo di ammissibilità. La disposizione non può quindi essere trattata come regola processuale vigente.

Ratio

La ratio storica era filtrare preventivamente azioni ritenute prive di sufficiente giustificazione; l’evoluzione costituzionale ha ritenuto tale filtro incompatibile con l’effettività della tutela giurisdizionale.

Questioni interpretative

Il punto centrale è l’assenza, oggi, di efficacia della disposizione a seguito della sentenza n. 50/2006.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 24; codice civile artt. 269 e 273.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 50/2006del 10/02/2006Decisione chiave

È costituzionalmente illegittimo l’intero art. 274 c.c. che prevedeva il filtro preliminare di ammissibilità dell’azione.

La Corte ha eliminato integralmente il giudizio preliminare di ammissibilità.

Piena accessibilità all’azione di stato.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 70/1965del 12/07/1965Decisione chiave

Il procedimento di ammissibilità non poteva comprimere contraddittorio, difesa, motivazione e reclamo.

Prima pronuncia demolitoria su parti del previgente art. 274.

Effettività della tutela giurisdizionale.

Corte costituzionale

Norme collegate

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