Art. 273 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto.

L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità... può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.

Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni.

Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità... può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di quattordici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Azione di filiazione nell’interesse del minore o dell’interdetto

L’art. 273 consente che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità sia promossa nell’interesse del minore dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale oppure dal tutore, previa autorizzazione giudiziale. Se il figlio ha compiuto quattordici anni è necessario il suo consenso per promuovere o proseguire l’azione. Per l’interdetto può agire il tutore con autorizzazione del giudice. La disposizione rafforza la partecipazione del figlio e assicura rappresentanza adeguata quando non possa agire autonomamente.

Ratio

La ratio è garantire effettività all’accertamento dello status proteggendo, al contempo, autonomia e interesse del minore o dell’incapace.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano consenso del quattordicenne, conflitto di interessi e nomina del curatore speciale.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 269 e 270.

Fonti del commento

Norme collegate

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