Art. 280 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente del comma 1: “La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.”

    Testo previgente

    La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori del matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Articolo abrogato dalla riforma dello stato unico di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 280 abrogato: legittimazione e stato di figlio

L’art. 280 apparteneva al sistema che distingueva tra figlio legittimo e figlio naturale e definiva l’effetto della legittimazione come acquisto della qualità di figlio legittimo. La L. 219/2012 ha abrogato la disposizione nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio. La norma conserva valore storico perché documenta una distinzione oggi superata: l’ordinamento riconosce un unico stato giuridico di figlio.

Ratio

La ratio originaria era consentire il passaggio dallo status di figlio naturale a quello di figlio legittimo; la riforma del 2012 ha eliminato la stessa distinzione di status.

Questioni interpretative

La disposizione non è più vigente.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 30; codice civile art. 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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