Art. 281 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente dell’articolo: “Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.”

    Testo previgente

    Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti.

Articolo abrogato nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 281 abrogato: limiti alla legittimazione

L’art. 281 apparteneva al sistema della legittimazione, ormai superato dall’unificazione dello stato di figlio. La disposizione escludeva dalla legittimazione i figli che non potevano essere riconosciuti. La L. 219/2012 ha abrogato la norma e ha eliminato la distinzione tra figli legittimi e naturali, rendendo non più necessaria la trasformazione dello status mediante legittimazione.

Ratio

La ratio originaria era coordinare legittimazione e riconoscibilità; il sistema vigente ha eliminato la distinzione di status.

Questioni interpretative

La norma ha valore storico.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 30; codice civile artt. 250, 251 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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