Art. 282 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente dell’articolo: “La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.”

    Testo previgente

    La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La legittimazione dei figli premorti può anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.

Articolo abrogato nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 282 abrogato: legittimazione del figlio premorto

L’art. 282 consentiva la legittimazione del figlio premorto in favore dei suoi discendenti. La disposizione rifletteva un sistema nel quale la legittimazione incideva profondamente sulla posizione familiare e successoria. Con la L. 219/2012 la norma è stata abrogata perché l’ordinamento ha riconosciuto un unico stato di figlio.

Ratio

La ratio originaria era estendere gli effetti della legittimazione alla linea discendente del figlio premorto.

Questioni interpretative

La disposizione ha valore esclusivamente storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 255 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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