Art. 283 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente dell’articolo: “I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento [250] se questo è avvenuto dopo il matrimonio.”

    Testo previgente

    I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento [250] se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo è avvenuto dopo il matrimonio.

Articolo abrogato nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 283 abrogato: effetti della legittimazione per susseguente matrimonio

L’art. 283 regolava il momento dal quale il figlio legittimato per successivo matrimonio acquistava i diritti del figlio legittimo. La decorrenza dipendeva dal matrimonio o dal successivo riconoscimento. La L. 219/2012 ha eliminato questo meccanismo perché lo status di figlio è oggi unitario e non dipende dal matrimonio dei genitori.

Ratio

La ratio originaria era determinare la decorrenza degli effetti della legittimazione.

Questioni interpretative

La norma è storica e non è più applicabile.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 250 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

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