Art. 573 c.c.

Successione dei figli

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni relative alla successione dei figli si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto d'all'art. 580. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 1(40) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".
  2. (2)Comma 1(223) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 78, comma 1) che "All' articolo 573 del codice civile, nella rubrica e nel primo comma, la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 573 c.c.

UNICO COMMA — FILIAZIONE RICONOSCIUTA O DICHIARATA La disposizione estende le regole successorie dei figli ai casi di filiazione riconosciuta o giudizialmente dichiarata, nel quadro dell’unificazione dello stato di figlio. Il testo importato conserva terminologia e rinvii stratificati; non viene assunto come versione corrente finché non ricostruito integralmente sul consolidato ufficiale.

Ratio

Coordinare la successione dei figli con l’accertamento dello stato di filiazione.

Questioni interpretative

Il testo richiede lettura alla luce dell’unificazione dello stato di figlio e delle riforme del 2012-2013.

Disposizioni collegate

Artt. 565, 566 e 580 c.c.

Norme collegate

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