Art. 566 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Successione dei figli Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Successione dei figli Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 566 c.c.

UNICO COMMA — SUCCESSIONE DEI FIGLI I figli succedono al padre e alla madre in parti uguali. La disposizione esprime il principio di uguaglianza dello stato di figlio nella successione legittima.

Ratio

Garantire pari trattamento successorio dei figli.

Questioni interpretative

Il principio di uguaglianza opera nel quadro delle regole sul concorso e sulla rappresentazione.

Disposizioni collegate

Artt. 565, 567 e 570 c.c.

Norme collegate

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