Art. 567 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Successione dei figli adottivi Ai figli sono equiparati gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 2(216) AGGIORNAMENTOLa L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha disposto (con l'art. 1, comma 11) che "Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli»."

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Successione dei figli adottivi Ai figli sono equiparati gli adottivi. I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell'adottante. (1)

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 567 c.c.

COMMA 1 — EQUIPARAZIONE DEGLI ADOTTIVI Ai figli sono equiparati gli adottivi secondo la disciplina applicabile. COMMA 2 — RAPPORTI CON I PARENTI DELL’ADOTTANTE La portata del secondo comma deve essere coordinata con la disciplina speciale dell’adozione e con le riforme che hanno inciso sullo stato di figlio e sui rapporti di parentela.

Ratio

Definire la posizione successoria dei figli adottivi nel sistema della successione legittima.

Questioni interpretative

La disposizione deve essere letta insieme alla legislazione speciale sulle diverse forme di adozione.

Disposizioni collegate

Artt. 565 e 566 c.c.

Norme collegate

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