Art. 574 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente del comma 1: “I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita.”

    Testo previgente

    I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono meta della quota che conseguono i legittimi, purche complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell'eredita.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 574 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — CONCORSO TRA FIGLI NEL SISTEMA PREVIGENTE La norma differenziava la quota dei figli naturali rispetto ai figli legittimi. È stata abrogata dalla legge n. 151/1975 e viene conservata esclusivamente come testimonianza del regime storico.

Ratio

Documentare correttamente l’evoluzione storica della successione familiare senza confondere norme abrogate o costituzionalmente caducate con il diritto vigente.

Questioni interpretative

Il dato storico deve essere distinto nettamente dal sistema vigente risultante dalle riforme del 1975 e del 2013.

Disposizioni collegate

Artt. 566 e 573 c.c.

Norme collegate

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