Art. 575 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.”

    Testo previgente

    Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell'eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l'eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 575 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — FIGLI NATURALI, ASCENDENTI E CONIUGE La disposizione regolava il concorso dei figli naturali con ascendenti e coniuge secondo un sistema di quote superato dalla riforma del 1975. Il testo è conservato solo come versione storica.

Ratio

Documentare correttamente l’evoluzione storica della successione familiare senza confondere norme abrogate o costituzionalmente caducate con il diritto vigente.

Questioni interpretative

Il dato storico deve essere distinto nettamente dal sistema vigente risultante dalle riforme del 1975 e del 2013.

Disposizioni collegate

Artt. 573 e 580 c.c.

Norme collegate

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