Art. 576 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151 Testo previgente dell’articolo: “In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.”

    Testo previgente

    In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l'eredità.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 576 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — DEVOLUZIONE AI FIGLI NATURALI Nel sistema previgente la norma attribuiva l’intera eredità ai figli naturali in mancanza delle categorie indicate. L’abrogazione del 1975 ne ha eliminato l’efficacia.

Ratio

Documentare correttamente l’evoluzione storica della successione familiare senza confondere norme abrogate o costituzionalmente caducate con il diritto vigente.

Questioni interpretative

Il dato storico deve essere distinto nettamente dal sistema vigente risultante dalle riforme del 1975 e del 2013.

Disposizioni collegate

Artt. 565, 566 e 573 c.c.

Norme collegate

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