Art. 577 c.c.

Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l'eredità, se l'ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 1(15) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 (in G.U. 1a s.s. 23/04/1969, n. 105), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
  2. (2)Comma 1(40) AGGIORNAMENTO — comma 1La L. 19 maggio 1975, n. 151, ha disposto (con l'art. 184, comma 1) che "I capi I e II del titolo II del libro II del codice civile sono unificati, con la seguente intitolazione: DELLA SUCCESSIONE DEI PARENTI".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Commento

Commento all’art. 577 c.c.

DISPOSIZIONE COLPITA DA ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE La norma appartiene alla disciplina storica della filiazione e prevedeva, a condizioni molto restrittive, la successione del figlio naturale all’ascendente del genitore. La Corte costituzionale, sentenza n. 79/1969, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale. Per evitare di presentare come vigente un precetto espunto dall’ordinamento, non viene creata una versione corrente.

Ratio

Documentare correttamente l’evoluzione storica della successione familiare senza confondere norme abrogate o costituzionalmente caducate con il diritto vigente.

Questioni interpretative

L’effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale impedisce di trattare il testo storico come disciplina vigente.

Disposizioni collegate

Artt. 565, 566 e 573 c.c.

Norme collegate

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