Art. 578 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154 Testo previgente dell’articolo: “Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.”

    Testo previgente

    Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole nè coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 578 c.c.

ARTICOLO ABROGATO — SUCCESSIONE DEI GENITORI DEL FIGLIO NATURALE La disposizione regolava la devoluzione ai genitori nel sistema anteriore all’unificazione dello stato di figlio. È stata abrogata dal D.Lgs. n. 154/2013 ed è conservata esclusivamente in versione storica.

Ratio

Documentare correttamente l’evoluzione storica della successione familiare senza confondere norme abrogate o costituzionalmente caducate con il diritto vigente.

Questioni interpretative

Il dato storico deve essere distinto nettamente dal sistema vigente risultante dalle riforme del 1975 e del 2013.

Disposizioni collegate

Artt. 565, 566 e 573 c.c.

Norme collegate

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