Art. 587 c.c.

Testamento

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 587 c.c.

COMMA 1 — NOZIONE DI TESTAMENTO Il testamento è atto mortis causa essenzialmente revocabile con cui il testatore dispone di tutte o parte delle proprie sostanze per il tempo successivo alla morte. COMMA 2 — DISPOSIZIONI NON PATRIMONIALI Le disposizioni non patrimoniali ammesse dalla legge conservano efficacia se inserite in un atto avente forma testamentaria anche in assenza di attribuzioni patrimoniali.

Ratio

Definire struttura, funzione e revocabilità del testamento, includendo le disposizioni non patrimoniali consentite.

Questioni interpretative

Personalità, revocabilità e natura mortis causa delimitano l’autonomia testamentaria.

Disposizioni collegate

Artt. 588, 589 e 679 c.c.

Giurisprudenza

Corte di Cassazione, Sez. II — Sentenza n. 30802del 06/11/2023Decisione chiave

La presenza di disposizioni testamentarie, anche quando attribuiscano beni a titolo di legato fino ad esaurire l’asse noto, non esclude necessariamente la successione legittima, che continua a rilevare per debiti ereditari e per beni non contemplati o sopravvenuti, salvo che dal testamento risulti una diversa istituzione di erede.

La decisione affronta il coordinamento tra successione testamentaria, attribuzioni particolari e successione ab intestato.

consolidato

Corte Suprema di Cassazione - Rassegna annuale 2023

Norme collegate

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