Art. 589 c.c.

Testamento congiuntivo o reciproco

Libro Secondo — Delle successioniTitolo III — Delle successioni testamentarie

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Dispositivo — testo vigente

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 589 c.c.

UNICO COMMA — DIVIETO DI TESTAMENTO CONGIUNTIVO E RECIPROCO Due o più persone non possono testare nel medesimo atto, né a favore di un terzo né reciprocamente. Il divieto preserva unilateralità, personalità e libera revocabilità della volontà testamentaria.

Ratio

Garantire autonomia e revocabilità individuale della volontà testamentaria.

Questioni interpretative

Il divieto riguarda l’unicità documentale dell’atto e non impedisce testamenti separati dal contenuto eventualmente coordinato.

Disposizioni collegate

Artt. 587, 679 e 680 c.c.

Norme collegate

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