Art. 586 c.c.

Acquisto dei beni da parte dello Stato

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 586 c.c.

COMMA 1 — DEVOLUZIONE ALLO STATO In assenza di altri successibili l’eredità si devolve allo Stato automaticamente: non occorre accettazione e non è ammessa rinuncia. COMMA 2 — RESPONSABILITÀ LIMITATA Lo Stato risponde di debiti ereditari e legati soltanto entro il valore dei beni acquistati.

Ratio

Evitare eredità prive di titolare mediante una devoluzione finale allo Stato con responsabilità limitata.

Questioni interpretative

L’acquisto automatico dello Stato va distinto dall’accettazione beneficiata dell’erede privato, pur producendo una limitazione di responsabilità.

Disposizioni collegate

Artt. 565, 572 e 827 c.c.

Norme collegate

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