Art. 585 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

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Dispositivo — testo vigente

Successione del coniuge separato. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Successione del coniuge separato. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 548.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 585 c.c.

COMMA 1 — SEPARAZIONE SENZA ADDEBITO Il coniuge separato senza addebito definitivo conserva gli stessi diritti successori del coniuge non separato. COMMA 2 — SEPARAZIONE CON ADDEBITO Quando l’addebito è accertato con sentenza passata in giudicato opera la disciplina dell’art. 548, comma 2, che sostituisce i pieni diritti successori con la tutela ivi prevista.

Ratio

Differenziare gli effetti successori della separazione in base all’esistenza di un addebito definitivo.

Questioni interpretative

L’addebito deve risultare da sentenza passata in giudicato; in difetto operano i pieni diritti successori.

Disposizioni collegate

Artt. 151, 548 e 581 c.c.

Norme collegate

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