Art. 584 c.c.

Libro Secondo — Delle successioniTitolo II — Delle successioni legittime

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Successione del coniuge putativo. Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Successione del coniuge putativo. Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell'articolo 540. Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

Fonte ufficiale

Commento

Commento all’art. 584 c.c.

COMMA 1 — CONIUGE PUTATIVO DI BUONA FEDE Se la nullità del matrimonio è dichiarata dopo la morte, il coniuge superstite in buona fede conserva la quota successoria prevista per il coniuge e beneficia anche dei diritti richiamati dall’art. 540, comma 2. COMMA 2 — MATRIMONIO VALIDO DEL DEFUNTO La tutela è esclusa se il defunto, al momento della morte, era legato da altro matrimonio valido.

Ratio

Proteggere l’affidamento del coniuge putativo di buona fede senza sacrificare il coniuge di un matrimonio valido.

Questioni interpretative

Sono decisivi buona fede, momento della dichiarazione di nullità e presenza di un matrimonio valido del defunto.

Disposizioni collegate

Artt. 128, 540 e 581 c.c.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.