Art. 128 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Matrimonio putativo.

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli.

Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da... incesto. (1)(1)

Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.

Note

  1. (1)Comma 5(40) AGGIORNAMENTO — comma 5La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 225, comma 1) che "Nel caso previsto dal penultimo comma dell' articolo 128 del codice civile il figlio acquista lo stato di figlio legittimo anche se il matrimonio è stato dichiarato nullo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da incesto. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l'articolo 251.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Matrimonio putativo ed effetti della nullità

L’art. 128 attenua gli effetti retroattivi della nullità del matrimonio attraverso la figura del matrimonio putativo. Quando uno o entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, oppure quando il consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità, gli effetti del matrimonio valido sono conservati fino alla sentenza di nullità nei limiti previsti dalla norma. La disciplina tutela in modo particolarmente intenso i figli, preservando gli effetti dello status familiare nonostante l’invalidità del matrimonio dei genitori. La disposizione deve essere letta in collegamento con l’art. 251 c.c. e con il principio costituzionale di tutela dei figli indipendentemente dalle vicende del rapporto tra i genitori.

Ratio

La ratio è proteggere l’affidamento del coniuge in buona fede e soprattutto evitare che l’invalidità del matrimonio pregiudichi la posizione dei figli.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano nozione di buona fede, effetti temporali della nullità e tutela dei figli.

Disposizioni collegate

Costituzione art. 30; codice civile art. 251.

Fonti del commento

Norme collegate

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