Art. 129 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze.

Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Diritti dei coniugi in buona fede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per un periodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi non abbia adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Diritti economici dei coniugi in buona fede

L’art. 129 disciplina alcuni effetti economici conseguenti alla nullità quando ricorrano le condizioni del matrimonio putativo per entrambi i coniugi. Il giudice può imporre a uno di essi, per un periodo massimo di tre anni, il pagamento di somme periodiche in favore dell’altro che non disponga di adeguati redditi propri e non sia passato a nuove nozze. La misura ha carattere temporaneo e assistenziale e presuppone una valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti. Per i provvedimenti riguardanti i figli, la norma opera in coordinamento con la disciplina familiare vigente.

Ratio

La ratio è attenuare le conseguenze economiche della nullità per il coniuge in buona fede privo di adeguati mezzi.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano durata, misura dell’obbligo e condizioni economiche del beneficiario.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 128.

Fonti del commento

Norme collegate

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