Art. 127 c.c.

Intrasmissibilità dell'azione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Intrasmissibilità dell’azione di impugnazione

L’art. 127 attribuisce carattere personale all’azione di impugnazione del matrimonio. L’azione non passa agli eredi, salvo che il giudizio sia già pendente al momento della morte dell’attore. In quest’ultima ipotesi gli eredi possono proseguire un processo già instaurato. La regola conferma che la scelta di contestare il vincolo matrimoniale è strettamente collegata alla persona del titolare e non può essere avviata ex novo dagli eredi.

Ratio

La ratio è preservare il carattere personale dell’azione matrimoniale, consentendo però la prosecuzione di un giudizio già iniziato.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano momento della pendenza del giudizio e distinzione tra trasmissione dell’azione e successione processuale.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 125.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.