Art. 125 c.c.

Azione del pubblico ministero

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

L'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi.

Testo vigente verificato sulla fonte normativa presente in banca dati.

Fonte ufficiale

Commento

Limite temporale all’azione del pubblico ministero

L’art. 125 stabilisce che il pubblico ministero non può promuovere l’azione di nullità dopo la morte di uno dei coniugi. La previsione delimita l’interesse pubblico all’eliminazione del matrimonio invalido quando il rapporto personale si sia ormai definitivamente estinto per morte. Restano ferme le diverse posizioni eventualmente spettanti ai soggetti privati secondo le specifiche norme sull’impugnazione.

Ratio

La ratio è limitare l’intervento officioso del pubblico ministero quando il vincolo matrimoniale non è più attuale.

Questioni interpretative

Il problema principale riguarda il coordinamento tra iniziativa del pubblico ministero e azioni spettanti ai privati.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 117 e 127.

Fonti del commento

Norme collegate

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