Art. 117 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VI — Del matrimonio

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Dispositivo — testo vigente

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale.

Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza.

Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione.

La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Matrimonio contratto con violazione degli articoli 84, 86, 87 e 88. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 può essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarlo un interesse legittimo e attuale. Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 può essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azione di annullamento può essere proposta personalmente dal minore non oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età. La domanda, proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volontà del minore di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non può essere impugnato finché dura l'assenza. Nei casi in cui si sarebbe potuta accordare l'autorizzazione ai sensi del quarto comma dell'articolo 87, il matrimonio non può essere impugnato dopo un anno dalla celebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel caso di nullità del matrimonio previsto dall'articolo 68.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale.

Fonte ufficiale

Commento

Impugnazione del matrimonio per violazione degli impedimenti

L’art. 117 disciplina l’impugnazione del matrimonio celebrato in violazione di alcuni fondamentali requisiti e impedimenti. La legittimazione e i termini variano secondo la causa: libertà di stato, parentela e delitto sono sottoposti a una disciplina diversa rispetto al matrimonio del minore non autorizzato. Per il minore, la norma valorizza anche la volontà sopravvenuta di mantenere il vincolo quando, raggiunta la maggiore età o intervenuti concepimento o procreazione, risulti effettivamente la scelta di conservare il matrimonio. La disposizione richiama inoltre il particolare regime del matrimonio contratto dal coniuge dell’assente e quello previsto dall’art. 68 in materia di morte presunta.

Ratio

La ratio è bilanciare tutela degli impedimenti matrimoniali, stabilità del vincolo e autodeterminazione del soggetto divenuto maggiorenne.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano legittimazione, termini dell’azione, sanatoria per consolidamento del rapporto e rapporto con assenza e morte presunta.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 68, 84, 86, 87 e 88.

Fonti del commento

Norme collegate

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