Art. 68 c.c.

Nullità del nuovo matrimonio

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza.

Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo.

La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Il matrimonio contratto a norma dell'art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esistenza. Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo. La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Nullità del nuovo matrimonio in caso di ritorno

L’art. 68 regola il caso in cui il coniuge dichiarato morto presunto ritorni o ne sia accertata l’esistenza dopo che l’altro coniuge abbia contratto un nuovo matrimonio. Il nuovo matrimonio è nullo, ma la legge salva gli effetti civili già prodotti. Se invece viene accertato che la persona era realmente morta, la nullità non può essere pronunciata, anche se la morte sia avvenuta in data successiva al nuovo matrimonio. La norma protegge quindi, per quanto possibile, la stabilità delle situazioni familiari sorte in buona fede sulla base della sentenza di morte presunta.

Ratio

La ratio è coordinare il ritorno del coniuge dichiarato morto con la tutela degli effetti civili del matrimonio successivo.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano effetti della nullità, tutela dei figli e rapporti patrimoniali derivanti dal secondo matrimonio.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 65.

Fonti del commento

Norme collegate

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