Art. 69 c.c.

Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è nato.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Prova dell’esistenza per l’esercizio dei diritti

L’art. 69 stabilisce una regola probatoria: chi pretende di esercitare un diritto in nome di una persona della cui esistenza si ignora deve dimostrare che quella persona era in vita nel momento in cui il diritto è sorto. La disposizione impedisce che siano rivendicate posizioni giuridiche in nome di un soggetto di cui non sia accertata nemmeno l’esistenza al momento genetico del diritto. Il criterio è particolarmente importante nei rapporti successori e patrimoniali, dove la capacità di acquistare un diritto dipende dalla sopravvivenza a un determinato evento.

Ratio

La ratio è evitare attribuzioni giuridiche fondate su una mera possibilità di esistenza del titolare.

Questioni interpretative

La questione principale riguarda l’onere della prova dell’esistenza nel momento in cui il diritto è sorto.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 70.

Fonti del commento

Norme collegate

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