Art. 70 c.c.

Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione.

Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione è devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona, salvo il diritto di rappresentazione. Coloro ai quali è devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventario dei beni, e devono dare cauzione.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Successione e persona di cui si ignora l’esistenza

L’art. 70 disciplina il caso in cui, al momento dell’apertura di una successione, una persona chiamata in tutto o in parte non sia reperibile e se ne ignori l’esistenza. La successione è devoluta ai soggetti che vi sarebbero chiamati in mancanza della persona incerta, fermo il diritto di rappresentazione. Gli aventi causa devono però procedere all’inventario e prestare cauzione. Il sistema consente quindi una devoluzione provvisoria, ma mantiene cautele a tutela dell’eventuale avente diritto che risulti successivamente esistente.

Ratio

La ratio è evitare la paralisi della successione mantenendo una protezione patrimoniale per la persona di cui si ignora l’esistenza.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prova dell’esistenza, diritto di rappresentazione, inventario e cauzione.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 69.

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.