Dispositivo — testo vigente
Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.
La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.
Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.
Verificato il 14/09/2026
Fonte ufficiale Normattiva