Art. 71 c.c.

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Diritti della persona di esistenza incerta e limiti temporali

L’art. 71 chiarisce che le regole sulla devoluzione provvisoria dei beni non cancellano i diritti della persona di cui si ignora l’esistenza, né quelli dei suoi eredi o aventi causa. Restano quindi esperibili la petizione di eredità e le altre azioni spettanti, nei limiti segnati da prescrizione e usucapione. Il sistema tutela il titolare che ricompaia o la cui esistenza venga provata, ma preserva al tempo stesso la stabilità dei rapporti consolidati. Quanto ai frutti, la restituzione è dovuta soltanto dal momento della costituzione in mora, così da evitare una retroattività indiscriminata dell’obbligo restitutorio.

Ratio

La ratio è bilanciare tutela del titolare assente e stabilità dei rapporti giuridici maturati nel frattempo.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano prescrizione, usucapione, petizione di eredità e decorrenza dell’obbligo di restituzione dei frutti.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 69, 70 e 73.

Fonti del commento

Norme collegate

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