Art. 73 c.c.

Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione.

Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando è ancora dovuto, o i beni nei quali esso è stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Diritti successori del dichiarato morto che risulti esistente

L’art. 73 regola la situazione in cui una persona dichiarata morta presunta risulti invece esistente al momento dell’apertura di una successione. La persona, i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredità e ogni altro diritto spettante. Tuttavia il recupero dei beni avviene nello stato in cui essi si trovano e, per i beni alienati, è possibile ottenere soltanto il prezzo ancora dovuto o i beni nei quali esso sia stato reinvestito. Restano salvi gli effetti di prescrizione e usucapione. Anche per i frutti opera il limite dell’art. 71: la restituzione decorre dalla costituzione in mora.

Ratio

La ratio è ripristinare i diritti del soggetto erroneamente considerato morto senza travolgere i rapporti ormai consolidati.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano recupero dei beni alienati, prescrizione, usucapione e frutti.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 71 e 72.

Fonti del commento

Norme collegate

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