Art. 74 c.c.

Parentela

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo V — Della parentela e dell'affinità

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Dispositivo — testo vigente

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti. (1)(1)

Note

  1. (1)Comma 1(223) AGGIORNAMENTO — comma 1Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 104, comma 4) che "I diritti successori che discendono dall' articolo 74 del codice civile, come modificato dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, sulle eredità aperte anteriormente al termine della sua entrata in vigore si prescrivono a far data da suddetto termine".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 01/01/2013

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Testo vigente introdotto dall’art. 1, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale
Testo previgentedal 19/04/1942al 31/12/2012

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

L’art. 1, comma 1, della L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha sostituito integralmente l’art. 74 c.c.; la riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Parentela e unicità dello stato di figlio

L’art. 74 definisce la parentela come il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite. La riforma introdotta dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219 ha profondamente modificato la norma: dal 1° gennaio 2013 il vincolo di parentela è riconosciuto indipendentemente dal fatto che la filiazione sia avvenuta dentro o fuori dal matrimonio e anche nel caso di figlio adottivo, con l’eccezione dell’adozione di maggiorenni. Il nuovo testo è una delle espressioni più importanti del principio di unicità dello stato di figlio e ha prodotto conseguenze rilevanti anche in materia successoria, alimentare e familiare. La parentela derivante dall’adozione di persone maggiori di età resta invece esclusa nei termini indicati dalla norma.

Ratio

La ratio attuale è eliminare differenze di status fondate sulla nascita dentro o fuori dal matrimonio e riconoscere pienamente i rapporti parentali derivanti dalla filiazione.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano effetti successori della riforma, rapporti con l’adozione e applicazione temporale del nuovo regime.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 3 e 30; codice civile artt. 75, 76, 77 e 291.

Norme collegate

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