Art. 291 c.c.

Condizioni

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare. (3)(3)

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. (1) (2)(1) (2)

Note

  1. (1)Comma 2(71) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 19 maggio 1988, n. 557 (in G.U. 1a s.s. 25/5/1988, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 291 cod. civ., nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti".
  2. (2)Comma 2(153) AGGIORNAMENTO — comma 2La Corte Costituzionale, con sentenza 8-20 luglio 2004, n. 245 (in G.U. 1a s.s. 28/7/2004, n. 29) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 291 del codice civile nella parte in cui non prevede che l'adozione di maggiorenni non possa essere pronunciata in presenza di figli naturali, riconosciuti dall'adottante, minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti".
  3. (3)Comma 1(329) AGGIORNAMENTO — comma 1La Corte Costituzionale, con 23 novembre 2023- 18 gennaio 2024, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 24/01/2024, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando".

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare. (3) Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente. (1) (2)

Testo vigente da leggere con le declaratorie della Corte costituzionale riportate nelle note e nella giurisprudenza collegata.

Fonte ufficiale

Commento

Condizioni per l’adozione del maggiorenne

L’art. 291 disciplina le condizioni per l’adozione del maggiorenne, richiedendo in via generale una differenza minima di età tra adottante e adottando. La norma è stata progressivamente corretta dalla Corte costituzionale. La sentenza n. 557/1988 ha escluso il divieto assoluto in presenza di discendenti maggiorenni e consenzienti. La sentenza n. 245/2004 ha chiarito i limiti connessi alla presenza di figli riconosciuti dell’adottante. Più recentemente, la sentenza n. 5/2024 ha riconosciuto al giudice la possibilità di ridurre la differenza minima di diciotto anni quando lo scarto sia esiguo e ricorrano motivi meritevoli. L’adozione del maggiorenne assume oggi una funzione prevalentemente familiare e solidaristica, non riducibile alla sola trasmissione patrimoniale.

Ratio

La ratio è consentire la formalizzazione giuridica di rapporti affettivi e familiari consolidati, bilanciando libertà personale, interessi dei discendenti e coerenza generazionale.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano differenza di età, presenza di discendenti e valutazione giudiziale dei motivi meritevoli.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2, 3 e 30; codice civile artt. 294, 296 e 297.

Giurisprudenza

Corte costituzionale — Sentenza n. 5/2024del 18/01/2024Decisione chiave

Il giudice può ridurre la differenza minima di diciotto anni tra adottante e adottando quando lo scarto sia esiguo e ricorrano motivi meritevoli.

Pronuncia che valorizza la funzione familiare dell’adozione del maggiorenne.

Flessibilizzazione del requisito anagrafico.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 245/2004del 20/07/2004Decisione chiave

L’adozione del maggiorenne non può essere pronunciata in presenza di figli riconosciuti dell’adottante minorenni o, se maggiorenni, non consenzienti.

Pronuncia di riequilibrio tra interesse all’adozione e posizione dei figli dell’adottante.

Tutela dei discendenti dell’adottante.

Corte costituzionale
Corte costituzionale — Sentenza n. 557/1988del 19/05/1988Decisione chiave

Non è legittimo il divieto assoluto di adozione in presenza di discendenti maggiorenni e consenzienti.

Pronuncia che ha attenuato il divieto collegato alla presenza di discendenti.

Apertura funzionale dell’adozione del maggiorenne.

Corte costituzionale

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.