Art. 296 c.c.

Consenso per l'adozione

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. (1)(1)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando. (1)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Consenso dell’adottante e dell’adottando

L’art. 296 richiede il consenso sia dell’adottante sia dell’adottando. Il consenso personale di entrambi costituisce il fondamento volontario dell’adozione del maggiorenne. Il previgente secondo comma è stato abrogato dalla L. 184/1983 e non viene ricostruito senza fonte ufficiale specifica.

Ratio

La ratio è fondare l’adozione su una scelta personale, libera e reciproca dei soggetti direttamente coinvolti.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano validità e revocabilità del consenso fino alla pronuncia dell’adozione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 291 e 298.

Fonti del commento

Norme collegate

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