Art. 295 c.c.

Adozione da parte del tutore

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Adozione da parte del tutore

L’art. 295 impedisce al tutore di adottare la persona sottoposta alla sua tutela finché non siano definiti i rapporti patrimoniali derivanti dalla gestione. Occorrono approvazione del rendiconto, consegna dei beni ed estinzione delle obbligazioni o prestazione di idonea garanzia. La norma previene conflitti di interesse e impedisce che il rapporto adottivo venga utilizzato per eludere responsabilità derivanti dalla tutela.

Ratio

La ratio è proteggere il tutelato da possibili conflitti patrimoniali con il tutore che intenda adottarlo.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano approvazione del conto, garanzie e completa definizione dei rapporti di gestione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 291 e 296.

Fonti del commento

Norme collegate

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