Art. 294 c.c.

Pluralità di adottati o di adottanti

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Pluralità di adottati e adottanti

L’art. 294 consente a una persona di adottare più soggetti, anche con atti successivi. Viceversa, l’adottato non può avere più adottanti, salvo il caso in cui gli adottanti siano coniugi. La norma tutela la chiarezza del rapporto adottivo, consentendo pluralità sul versante dell’adottante ma evitando sovrapposizioni soggettive dal lato dell’adottato.

Ratio

La ratio è mantenere un assetto familiare coerente e identificabile nel rapporto di adozione.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano pluralità di adozioni e adozione congiunta da parte dei coniugi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 291, 296 e 297.

Fonti del commento

Norme collegate

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