Art. 293 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Divieto d'adozione di figli....(1) (2)

I figli... non possono essere adottati dai loro genitori. (1) (2)

Note

  1. (1)Ex comma 2 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.
  2. (2)Ex comma 3 — abrogatoCOMMA ABROGATO DALLA L. 4 MAGGIO 1983, N. 184 DA VERIFICARE — testo previgente non inserito finché non recuperato con certezza dalla specifica vigenza Normattiva.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Divieto d'adozione di figli.... I figli... non possono essere adottati dai loro genitori. (1) (2)

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Divieto di adozione del figlio da parte dei genitori

L’art. 293 vieta ai genitori di adottare il proprio figlio. La regola evita la sovrapposizione artificiale tra rapporto di filiazione originario e rapporto adottivo. I commi storici ulteriori sono stati abrogati dalla L. 184/1983 e non vengono ricostruiti senza la specifica vigenza ufficiale.

Ratio

La ratio è preservare coerenza e verità dello status familiare, impedendo che l’adozione sostituisca un rapporto di filiazione già esistente.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano delimitazione del divieto e coordinamento con la disciplina speciale dell’adozione.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 291.

Fonti del commento

Norme collegate

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