Art. 292 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoIL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 14 SETTEMBRE 1944, N. 287 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO Testo previgente del comma 1: “L'adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.”

    Testo previgente

    L'adozione non e permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

L'adozione non è permessa tra cittadini di razza ariana e persone di razza diversa.

Disposizione razziale abrogata; l’abrogazione è stata confermata dal D.Lgs. luogotenenziale n. 287/1944.

D.Lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 292 abrogato: divieto razziale di adozione

L’art. 292 conteneva un divieto di adozione fondato sulla legislazione razziale fascista. La disposizione è stata abrogata e l’abrogazione è stata confermata dal D.Lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287. Il testo conserva esclusivo valore storico-documentale ed è radicalmente incompatibile con i principi costituzionali di eguaglianza e dignità personale.

Ratio

La disposizione rifletteva una discriminazione razziale oggi integralmente espunta dall’ordinamento.

Questioni interpretative

La norma non è vigente e va letta esclusivamente come testimonianza storica della legislazione razziale.

Disposizioni collegate

Costituzione artt. 2 e 3.

Fonti del commento

Norme collegate

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