Art. 297 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VIII — Dell'adozione di persone maggiori di età

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Dispositivo — testo vigente

Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigente

Assenso del coniuge o dei genitori. Per l'adozione è necessario l'assenso dei genitori dello adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dello adottando, se coniugati e non legalmente separati. Quando è negato l'assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dello adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che si tratti dell'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell'adottante o dell'adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.

Testo vigente verificato sulla fonte ufficiale; eventuali versioni previgenti ulteriori vanno ricostruite solo dalla specifica vigenza Normattiva.

Fonte ufficiale

Commento

Assensi familiari nell’adozione del maggiorenne

L’art. 297 richiede, nei casi indicati, l’assenso dei genitori dell’adottando e dei coniugi dell’adottante e dell’adottando. Il tribunale può superare un rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, salvo le ipotesi nelle quali la legge attribuisce all’assenso carattere non superabile. La norma bilancia autonomia dei protagonisti dell’adozione e tutela degli equilibri familiari già esistenti.

Ratio

La ratio è evitare che l’adozione incida irragionevolmente su rapporti familiari preesistenti, senza trasformare l’assenso altrui in un potere arbitrario di veto.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano rifiuto ingiustificato, interesse dell’adottando e casi di assenso non superabile.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 291, 296 e 298.

Fonti del commento

Norme collegate

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