Art. 290 c.c.

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo VII — Dello stato di figlio

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

Disposizione non più vigente: il testo non è presente nella versione consolidata della fonte ufficiale. Vedi le note qui sotto.

Note

  1. (1)Ex comma 1 — abrogatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 DICEMBRE 2012, N. 219 Testo previgente dell’articolo: “La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [284 n. 1]. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.”

    Testo previgente

    La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa [284 n. 1]. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

Note tratte dalla fonte ufficiale Normattiva.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo previgente

La legittimazione per provvedimento del giudice produce gli stessi effetti della legittimazione per susseguente matrimonio, ma soltanto dalla data del provvedimento e nei confronti del genitore riguardo al quale la legittimazione è stata concessa. Se il provvedimento interviene dopo la morte del genitore, gli effetti risalgono alla data della morte, purché la domanda di legittimazione non sia stata presentata dopo un anno da tale data.

Articolo abrogato nell’ambito dell’unificazione dello stato di figlio.

Legge 10 dicembre 2012, n. 219

Fonte ufficiale

Commento

Articolo 290 abrogato: effetti temporali della legittimazione giudiziale

L’art. 290 regolava gli effetti temporali e soggettivi della legittimazione concessa dal giudice. La norma equiparava gli effetti a quelli della legittimazione per successivo matrimonio, ma li faceva decorrere dalla data del provvedimento, con una speciale retroazione in caso di morte del genitore. La L. 219/2012 ha abrogato la disposizione nell’ambito della completa unificazione dello stato di figlio.

Ratio

La ratio originaria era determinare decorrenza e ambito degli effetti della legittimazione giudiziale.

Questioni interpretative

Il testo ha oggi valore esclusivamente storico.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 280 e 315-bis.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.