Art. 75 c.c.

Linee della parentela

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo V — Della parentela e dell'affinità

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Dispositivo — testo vigente

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Linea retta e linea collaterale nella parentela

L’art. 75 distingue la parentela in linea retta da quella in linea collaterale. Sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall’altra; sono parenti in linea collaterale quelle che hanno uno stipite comune ma non discendono l’una dall’altra. La distinzione è fondamentale perché numerose norme attribuiscono effetti diversi in base alla linea e al grado di parentela, in particolare in materia successoria, alimentare e matrimoniale.

Ratio

La ratio è fornire un criterio strutturale per classificare i rapporti di parentela.

Questioni interpretative

Le questioni applicative riguardano soprattutto il corretto inquadramento del rapporto familiare e il successivo computo dei gradi.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 74 e 76.

Fonti del commento

Norme collegate

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