Art. 77 c.c.

Limite della parentela

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo V — Della parentela e dell'affinità

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Dispositivo — testo vigente

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Limite legale della parentela

L’art. 77 stabilisce che, come regola generale, la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado. La disposizione pone quindi un limite generale agli effetti giuridici della parentela, salvo i casi in cui norme specifiche attribuiscano rilevanza anche a rapporti più lontani. Il limite non significa che il rapporto genealogico cessi di esistere, ma soltanto che, sul piano giuridico, esso non produce effetti salvo diversa previsione.

Ratio

La ratio è evitare un’espansione indefinita degli effetti giuridici della parentela.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano l’individuazione delle norme speciali che attribuiscono rilievo oltre il sesto grado.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 74 e 76.

Fonti del commento

Norme collegate

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