Art. 65 c.c.

Nuovo matrimonio del coniuge

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Nuovo matrimonio del coniuge dopo la morte presunta

L’art. 65 consente al coniuge della persona dichiarata morta presunta di contrarre un nuovo matrimonio una volta che la sentenza sia divenuta eseguibile. La norma attribuisce alla morte presunta un effetto personale particolarmente incisivo: il precedente vincolo matrimoniale non impedisce più un nuovo matrimonio. La stabilità del nuovo matrimonio resta però condizionata alla disciplina dell’art. 68, che regola il caso eccezionale del ritorno o della prova dell’esistenza del coniuge dichiarato morto.

Ratio

La ratio è consentire al coniuge superstite sul piano presuntivo di ricostruire la propria vita familiare dopo la stabilizzazione giudiziale della scomparsa.

Questioni interpretative

La questione centrale è il rapporto tra efficacia della morte presunta e conseguenze dell’eventuale ritorno del coniuge.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 68.

Fonti del commento

Norme collegate

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