Art. 66 c.c.

Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito.

Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63.

Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte.

Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i beni nei quali sia stato investito. Essa ha altresì diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63. Se è provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questo articolo compete a coloro che a quella data sarebbero stati suoi eredi o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbligazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'art. 63 per il tempo anteriore alla data della morte. Sono salvi in ogni caso gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Ritorno della persona dichiarata morta presunta

L’art. 66 disciplina il ritorno della persona dichiarata morta presunta o la prova della sua esistenza. Il soggetto recupera i beni nello stato in cui si trovano e può conseguire il prezzo ancora dovuto per quelli alienati o i beni nei quali il prezzo sia stato reinvestito. Il legislatore non ricostruisce integralmente la situazione anteriore: restano salvi gli effetti di prescrizione e usucapione e non sono travolti automaticamente tutti gli atti compiuti durante il periodo di morte presunta. La norma bilancia quindi il diritto del ricomparso con la stabilità dei rapporti consolidatisi nel frattempo.

Ratio

La ratio è ristabilire i diritti del ricomparso senza compromettere integralmente l’affidamento e la stabilità dei rapporti maturati durante la sua assenza.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano restituzione dei beni, prezzo delle alienazioni, reinvestimenti e limiti derivanti da prescrizione e usucapione.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 63, 64 e 67.

Fonti del commento

Norme collegate

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