Art. 67 c.c.

Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

Spazio pubblicitario

Dispositivo — testo vigente

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Dichiarazione di esistenza e accertamento della morte

L’art. 67 consente in ogni momento di accertare giudizialmente l’esistenza in vita della persona dichiarata morta presunta oppure la sua morte effettiva. La domanda può essere proposta dal pubblico ministero o da qualunque interessato e deve svolgersi in contraddittorio con tutti coloro che furono parti nel giudizio di morte presunta. La previsione garantisce che una decisione fondata su una presunzione possa essere successivamente adeguata alla realtà accertata.

Ratio

La ratio è assicurare prevalenza della realtà effettiva sulla presunzione giudiziale di morte.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano legittimazione, contraddittorio necessario ed effetti dell’accertamento successivo.

Disposizioni collegate

Codice civile art. 66.

Fonti del commento

Norme collegate

Spazio pubblicitario

Torna all’indice — c.c.