Art. 63 c.c.

Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assente

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.

Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni.

Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50.

In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Effetti patrimoniali della dichiarazione di morte presunta

L’art. 63 trasforma in definitivi alcuni effetti già prodotti durante l’assenza. Divenuta eseguibile la sentenza di morte presunta, chi era stato immesso nel possesso temporaneo dei beni può disporne liberamente. I diritti esercitati provvisoriamente diventano definitivi e cessano le cautele precedentemente imposte. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate dall’art. 50. La norma segna quindi il passaggio da una gestione cautelare e reversibile a un assetto tendenzialmente definitivo.

Ratio

La ratio è stabilizzare i rapporti patrimoniali dopo la dichiarazione di morte presunta.

Questioni interpretative

Le questioni principali riguardano il momento in cui cessano cauzioni e limiti dispositivi e la sorte dei rapporti già gestiti in via temporanea.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 50, 58 e 64.

Fonti del commento

Norme collegate

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