Art. 62 c.c.

Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

Libro Primo — Delle persone e della famigliaTitolo IV — Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta

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Dispositivo — testo vigente

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

Testo consultivo. Verificare sempre la versione vigente sulla fonte ufficiale.

Verificato il 14/09/2026

Fonte ufficiale Normattiva

Evoluzione normativa

Versioni e vicende della disposizione ricostruite su fonti ufficiali.

Testo vigentedal 19/04/1942

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte. Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso.

Testo formalmente invariato.

Fonte ufficiale

Commento

Condizioni e procedimento per la morte presunta nei casi speciali

L’art. 62 disciplina le condizioni e le forme della dichiarazione di morte presunta nelle ipotesi dell’art. 60. La dichiarazione è possibile quando non si sia potuto procedere agli accertamenti richiesti per la formazione dell’atto di morte. La decisione è pronunciata dal tribunale su istanza del pubblico ministero o dei soggetti legittimati. Se il tribunale ritiene non sufficienti i presupposti per la morte presunta, può comunque dichiarare l’assenza. La norma introduce quindi una risposta graduata al diverso livello di certezza sulla sorte della persona.

Ratio

La ratio è consentire un accertamento giudiziale della morte presunta quando manchi un atto di morte, mantenendo una soluzione alternativa attraverso la dichiarazione di assenza.

Questioni interpretative

Le questioni riguardano sufficienza degli accertamenti, legittimazione e rapporto tra morte presunta e assenza.

Disposizioni collegate

Codice civile artt. 50 e 60.

Fonti del commento

Norme collegate

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